Ultimo aggiornamento 2 Febbraio 2019
Prima di analizzare che cosa sono le PMI innovative, è bene fare un excursus su che cosa si intende per micro, piccole e medie imprese, andando poi ad analizzare, per completezza e uniformità di informazione, qual è l’ulteriore suddivisione che viene posta in essere dal codice civile.
Per comprendere la definizione dell’impresa, è necessario fare riferimento alla raccomandazione della Commissione europea, 2003/1422/CE, del 6 maggio 2003, che innanzitutto stabilisce che deve essere considerata impresa «ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica».
In particolare, vengono considerate tali tutte le «entità» che esercitano un’attività di tipo artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica.
La Raccomandazione , quindi, effettua la suddivisione delle imprese che di seguito si riporta.
Vengono definite microimprese quelle che:
• occupano meno di 10 persone
• realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Vengono definite piccole imprese quelle che:
• occupano meno di 50 persone
• realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Vengono definite medie imprese quelle che:
• occupano meno di 250 persone
• il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Le imprese che superano i limiti da ultimi indicati rientrano nelle grandi imprese.
È interessante evidenziare che la raccomandazione in commento contiene anche la definizione di «impresa autonoma», stabilendo che è tale qualsiasi impresa «non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3».
Per «imprese associate» si intendono tutte le imprese che non possono essere identificate come imprese collegate, in base a quanto disposto dal paragrafo 3 sempre della raccomandazione, che stabilisce che si hanno imprese collegate qualora fra le stesse esista una delle relazioni indicate nella tabella che segue, e che da sola o insieme a una o più imprese collegate detiene almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa.
Sono imprese collegate quelle fra cui esiste una delle seguenti relazioni:
Come si accennava inizialmente, il codice civile, nella parte dedicata al bilancio di esercizio, dal 2016 e a seguito dell’intervento del D.Lgs. 139/2015, definisce sia le micro che le piccole imprese, destinatarie di minori obblighi nella redazione del bilancio stesso, stabilendo che:
per micro impresa si intendono le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità;
per piccola impresa si intendono le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.