Ultimo aggiornamento 4 Gennaio 2020
Con la legge di bilancio 2020 cambia già da quest’anno il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione precedentemente riconosciuta, destinata a cessare dal 2021, perde valenza già dal 2020 e viene sostituita da tre diversi crediti d’imposta.
Il nuovo credito d’imposta per ricerca e innovazione si applica a:
credito d’imposta per ricerca e innovazione non hanno più natura incrementale e sono riconosciuti con percentuali e tetti massimi diversi a seconda dell’area di attività svolta.
Per il solo periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Si evidenzia che l’orizzonte temporale, al momento limitato ad un anno, non incentiva la pianificazione pluriennale degli investimenti.
Come anticipato, sono previsti tre diversi crediti:
● in misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, ossia per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
● in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica, ossia per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Tali attività sono identificabili sulla base del Manuale di Oslo dell’Ocse. Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, sempre nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
● in misura pari al 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
In sintesi, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili:
Il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Sarà inoltre necessaria una specifica comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. In precedenza, non era prevista la rateizzazione del credito, né alcuna forma di comunicazione.
Continua ad essere richiesto che l’effettivo sostenimento dei costi sia oggetto di certificazione e che le imprese beneficiarie predispongano o acquisiscano una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.
Il nostro studio di commercialisti offre la consulenza per la certificazione delle spese e per la gestione amministrativa dei progetti.
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