La scheda carburante lascia il posto alla fattura elettronica

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La scheda carburante lascia il posto alla fattura elettronica

Ultimo aggiornamento 2 Febbraio 2019

La scheda carburante lascia il posto alla fattura elettronica

Con il DPR 444 del 1997 , il Legislatore fiscale ha disciplinato la così detta scheda carburanti che a tutti gli effetti ha sempre sostituito la fattura, che gli impianti di distribuzione di carburante non possono emettere, se non in casi particolari, proprio per effetto della predetta norma. Sul tema della fattura è bene ricordare che ogni tipologia di operazione, sia essa cessione di beni che prestazione di servizi, deve essere certificata da un documento fiscale, salvo alcune tassative esclusioni stabilite dal DPR 696 del 1996 e da appositi decreti emanati nel corso degli anni.

In linea generale le operazioni sono comunque certificate dalla fattura, ma, come oramai ben noto, per alcune categorie di soggetti può essere utilizzato lo scontrino ovvero la ricevuta fiscale, documenti di certificazione alternativi alla fattura stessa. Tale facoltà è attribuita principalmente ai soggetti di cui all’articolo 22 della legge Iva, DPR 633 del 1972 tra cui, giusto per richiamare la più “nota” categoria, i soggetti che commerciano al minuto beni in locali aperti al pubblico.

Ricordando che i soggetti appena evidenziati possono emettere sempre la fattura e sono,invece, tenuti ad emetterla nel momento in cui essa venga richiesta dal cessionario o committente, qualsiasi sia il corrispettivo richiesto per i beni ceduti o i servizi prestati, è bene far presente che il terzo comma, sempre dell’articolo 22 del DPR 633 , stabilisce che nel caso in cui gli imprenditori acquistino da commercianti al minuto che possono, su richiesta, emettere la fattura, dei beni “che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa”, essi sono obbligati a richiederla.

Tale disposizione vuole evitare, naturalmente, che soggetti che poi, ad esempio, immettono nuovamente in commercio i beni acquistati o li utilizzano comunque per la propria attività, li possano acquistare senza una opportuna rilevazione contabile, come avviene, appunto, se in luogo della fattura venisse emesso scontrino, non parlante, ovvero ricevuta non intestata, per poi cederli “in nero”.

 

 

La fattura facoltativa e obbligatoria

  Facoltà di emissione 

I soggetti di cui all’art. 22 DPR 633/72 (tra cui commercianti al minuto)  possono emettere fattura ovvero possono certificare i   corrispettivi attraverso lo scontrino o la ricevuta fiscale

 

 Obbligo di emissione 

La fattura deve essere obbligatoriamente messa se richiesta dal    cessionario o committente. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto della propria attività, devono richiedere la fattura

 

Esclusione da certificazione 

Il DPR 696 del 1996 indica i soggetti che sono esonerati dalla  emissione della certificazione

 

Tornando, però, alla scheda carburanti, già il decreto ministeriale del 7 giugno 1977 disponeva, al terzo comma dell’articolo 1, che “Salvo il disposto di cui al successivo art. 5, è fatto divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall’art. 21 del decreto indicato nel comma precedente”, ossia del DPR 633 del 1972. All’articolo 5 , richiamato dall’appena riportato comma 3 dell’articolo 1, veniva stabilito che tali disposizioni non trovavano applicazione alle cessioni di carburanti, poste in essere sempre dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione, effettuate nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari ed enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza.

Tale decreto ministeriale fu, però, dapprima “sostituito”, di fatto, dal DPR n. 444 del 1997 , già menzionato, e successivamente abrogato dal decreto così detto “taglialeggi”, n. 248 del 2010. E’ attualmente, quindi, il DPR 444 del 1997 che regolamenta la cessione di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti autostradali di distribuzione, stabilendo che qualora il cessionario sia un soggetto passivo d’imposta esso debba “certificare” l’acquisto attraverso la così detta scheda carburante, il cui fac simile del modello risulta allegato al decreto stesso. Gli elementi che devono essere presenti nella scheda carburanti sono stabiliti dal DPR 444 in commento, e si tratta, per la precisione, di quelli elencati nella tabella che segue.

Elementi che devono essere presenti nella scheda carburanti:

  • la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome del cessionario
  • il domicilio fiscale del cessionario
  • il numero di partita IVA del cessionario
  • l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia, se il cessionario è domiciliato all’estero
  • la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, indicati dal cedente
  • la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica
  • l’ubicazione dell’impianto di distribuzione per le imprese
  • il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall’apposito dispositivo esistente nel veicolo

La scheda, come già fatto notare nella tabella precedente, che riporta i dati che devono essere presenti, può essere o mensile o trimestrale e i dati del cedente e del cessionario possono essere indicati anche attraverso apposito timbro. E’ bene evidenziare che il terzo comma dell’articolo 1, sempre del DPR 444 , dispone, così come già avveniva con il decreto del 1977, che l’emissione della fattura, da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, è vietata a meno che non si tratti dei soggetti di cui all’articolo 6 del medesimo decreto , peraltro già indicati in precedenza dal decreto ministeriale del 1977, e che si riportano nella tabella che segue.

Soggetti nei confronti dei quali può essere emessa la fattura per cessione di carburanti per autotrazione:

  • Stato
  • Enti pubblici territoriali
  • Istituti universitari
  • Enti ospedalieri
  • Enti di assistenza
  • Enti di beneficenza
  • Autotrasportatori di cose per conto terzi

Il DPR 696 del 1996 , inoltre, stabilisce che non sono soggette all’obbligo di certificazione, tra gli altri, le cessioni “di carburanti e lubrificanti per autotrazione”. Quindi, in presenza di cessione di tali beni, se il soggetto cessionario è un soggetto non passivo d’imposta, nessuna certificazione deve essere rilasciata dal cedente e nessun obbligo vi è in capo al cessionario,mentre nel caso in cui quest’ultimo sia un soggetto passivo d’imposta allora, fermo sempre restando la non certificazione da parte del cedente, il cessionario deve compilare la scheda carburante per detrarre l’imposta sul valore aggiunto e dedurre il costo, sempre nei limiti soggettivi ed oggettivi imposti dalle varie norme. Nel 2011, attraverso il decreto legge n. 70, è stata ammessa sostanzialmente la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, nonché la deducibilità ai fini delle imposte dirette, sempre con riferimento agli acquisti di carburanti, anche in assenza della scheda carburanti qualora, però, il pagamento avvenga attraverso sistemi elettronici.

 La scheda carburante lascia il posto alla fattura elettronica, approfondimento:

 La sostituzione dal primo luglio 2018 

Studio Massimino  | Consulenza e Soluzioni Aziendali

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