Ultimo aggiornamento 4 Gennaio 2020
La legge di bilancio 2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020, senza alcuna modifica alla precedente disciplina, il credito d’imposta per Investimenti nel Mezzogiorno, riconosciuto alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Il credito d’imposta, si ricorda, è rivolto ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni. Sono tuttavia escluse dall’agevolazione le imprese che operano nei seguenti settori: industria siderurgica e carbonifera; costruzione navale; fibre sintetiche; trasporti e relative infrastrutture; produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche; creditizio, finanziario e assicurativo.
Sono, inoltre, escluse le imprese in difficoltà finanziaria.
il credito d’imposta per Investimenti nel Mezzogiorno è attribuito come segue:
– per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna, l’intensità massima dell’aiuto è pari al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese;
– per le Regioni Abruzzo e Molise, l’intensità massima dell’aiuto a finalità regionale è pari al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese, al 10% per le grandi imprese.
La quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari, per ciascun progetto di investimento, a tre milioni di euro per le piccole imprese, 10 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese.
Le imprese che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate sulla base di un apposito modello.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati, esclusivamente in via telematica, mediante l’apposito software disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il nostro studio di commercialisti offre la consulenza per la predisposizione della domanda, per la documentazione a supporto e per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Qualora non sussistano motivi ostativi, l’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6869”), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2016 (§ 6), il credito d’imposta è un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Nello specifico, nonostante la citata circolare non definisca la natura dell’incentivo, dovrebbe trattarsi di un contributo in conto impianti.
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