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Le PMI innovative

Ultimo aggiornamento 2 Febbraio 2019

L’art. 4 D.L. 3/2015 ha introdotto le così dette «piccole e medie imprese innovative» (o «PMI Innovative»). Si tratta, in buona sostanza, di società di capitali, anche costituite sotto forma di società cooperative:

  • residenti in Italia o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo,purché con almeno una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • il cui ultimo bilancio è stato certificato da un revisore o da una società di revisione, iscritti nel registro dei revisori contabili;
  • le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato;
  • non iscritte nel registro speciale delle «start-up innovative», istituito presso le CCIAA;
  • che possiedano almeno due dei seguenti requisiti:

volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 3% della «maggiore entità fra costo e valore della produzione della PMI innovativa»;

– impiego, in qualità di dipendenti o collaboratori, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso università italiana o straniera, in percentuale pari o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva;

– titolarità di almeno una privativa industriale.

È stata istituita presso le CCIAA un’apposita sezione speciale del registro delle imprese a cui le PMI innovative devono essere iscritte. Il MISE, con proprio parere 3 novembre 2015, protocollo n. 222631 , ha precisato che l’eventuale insussistenza di uno dei tre requisiti sopra indicati, come, ad esempio, quello riferito all’impiego di personale con specifiche qualifiche, non fa venir meno i requisiti per l’iscrizione, a condizione che gli altri due, relativi al volume di spesa in ricerca e sviluppo e alla titolarità di almeno una privativa industriale, siano continuativamente presenti durante la permanenza nella sezione speciale del registro.

L’art. 57 D.L. 50/2017 ha esteso alcune norme di totale appannaggio delle start-up innovative genericamente alle PMI in commento.

Viene, quindi stabilito che l’atto costitutivo della PMI, sotto forma di Srl, può prevedere la creazione di categorie di quote che siano fornite «di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto» dai commi 2 e 3 dall’art. 2468 codice civile , che stabiliscono, sostanzialmente, che i diritti sociali spettano a soci in proporzione alla partecipazione posseduta, che è a sua volta determinata in misura proporzionale al conferimento, salvo che l’atto costitutivo non preveda diversamente.

Per le PMI viene altresì previsto che l’atto costitutivo possa prevedere l’attribuzione a singoli soci di diritti particolari che riguardano l’amministrazione della società o la distribuzionedegli utili. Non solo. Contro ogni divieto previsto dalla legge, le quote di partecipazione in PMI, che siano costituite in Srl, possono essere oggetto di offerta al pubblico tramite prodotti finanziari, anche attraverso portali on-line per la raccolta di capitali.

Sempre per le PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, non trova applicazione nemmeno il divieto di acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione, qualora l’operazione sia compiuta «in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali».

SCHEMI E TABELLE

Le PMI innovative – i punti salienti

LA RACCOMANDAZIONE EROPEA 

Per comprendere la definizione dell’impresa, è necessario fare riferimento alla raccomandazione della Commissione europea, 2003/1422/CE del 6 maggio 2003 , che, innanzitutto, stabilisce che deve essere considerata impresa «ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica». In particolare vengono considerate tali tutte le «entità» che esercitano un’attività di tipo artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica.

Il CODICE CIVILE

Il codice civile, nella parte dedicata al bilancio di esercizio, ossia agli articoli 2435-bis e 2435-ter , a seguito dell’intervento del D.Lgs. 139/2015, definisce sia le micro che le piccole imprese, destinatarie di minori obblighi nella redazione del bilancio stesso.

LE PMI

L’art. 4 D.L. 3/2015 ha introdotto le così dette «piccole e medie imprese innovative» (o«PMI Innovative»). Si tratta in buona sostanza, di società di capitali, anche costituite sotto forma di società cooperative.

L’AGEVOLAZIONE PER IL COLLOCAMENTO DELLE QUOTE

Per le PMI viene previsto che l’atto costitutivo possa prevedere l’attribuzione a singoli soci di diritti particolari che riguardano l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Non solo. Contro ogni divieto previsto dalla legge, le quote di partecipazione in PMI, che siano costituite in srl, possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali on-line per la raccolta di capitali.

Sebastiano Massimino Dottore Commercialista
Sebastiano Massimino Dottore Commercialista
Consulente esperto e qualificato in ambito fiscale - contabile - societario, finanza agevolata, consulenza manageriale e progettazione europea. In qualità di Commercialista, sono regolarmente chiamato a supportare le imprese in fase di costituzione (liquidazione) e nei processi contabili e fiscali. In qualità di Consulente, mi occupo regolarmente di pianificazione aziendale, di redazione di Piani Economici e Finanziari (Business Plan) - anche a supporto di operazioni di Project Financing - di finanza agevolata e ordinaria e di Progettazione nell'ambito di bandi pubblici.

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