Ultimo aggiornamento 13 Gennaio 2020
La Legge di bilancio 2020 prevede un nuovo obbligo di pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili, cambiando dunque le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF), quali ad esempio le spese mediche.
Per recuperare le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) dal 1/1/2020 non si possono più utilizzare i contanti.
Serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni.
La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15 del DPR 917/1986 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:
• Interessi passivi mutui prima casa
• Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
• Spese mediche
• Veterinarie
• Funebri
• Frequenza scuole e università
• Assicurazioni rischio morte
• Erogazioni liberali
• Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
• Affitti studenti universitari
• Canoni abitazione principale
• Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
• Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
Per un approfondimento più analitico dell’elenco delle spese per le quali è necessario il pagamento con sistemi tracciabili è possibile consultare l’articolo 15 del DPR 917/1986, ma il testo della Legge di Bilancio 2020 richiama più genericamente anche “altre disposizioni normative”, quindi, se ne deve dedurre, tutte quelle per le quali è prevista una detrazione d’imposta IRPEF.
Il testo fa riferimento a “detrazioni”, quindi sembrerebbero escluse dall’obbligo le spese
che danno diritto a “deduzioni” dal reddito.
Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisa che l’obbligo di pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili NON si applica relazione alle spese sostenute per:
Lo Studio Massimino Commercialisti rimane a disposizione per fornire chiarimenti.
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