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Regime forfettario nuovi limiti e convenienza

Ultimo aggiornamento 13 Aprile 2019

La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario.

Non viene incisa la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali).

Dall’1.1.2019, possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell’anno precedente, a 65.000,00 euro. Sono, invece, rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro), le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dall’1.1.2019.

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

La causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni viene modificata come segue. Non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
• partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
• controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’im¬pre¬sa, arti o professioni.

La causa ostativa connessa allo svolgimento di attività di lavoro dipendente viene modificata come segue. Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:
• sono in corso rapporti di lavoro;
• oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono più limitazioni circa l’ammontare di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti, in quanto ciò che rileva è che l’attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale, di eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.

Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2019. Pertanto, la nuova soglia di ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.

Lo Studio Massimino, Commercialisti Acireale (Catania) è a disposizione per offrire consulenza specifica in merito alla convenienza fiscale in merito al regime prescelto.

Sebastiano Massimino Dottore Commercialista
Sebastiano Massimino Dottore Commercialista
Consulente esperto e qualificato in ambito fiscale - contabile - societario, finanza agevolata, consulenza manageriale e progettazione europea. In qualità di Commercialista, sono regolarmente chiamato a supportare le imprese in fase di costituzione (liquidazione) e nei processi contabili e fiscali. In qualità di Consulente, mi occupo regolarmente di pianificazione aziendale, di redazione di Piani Economici e Finanziari (Business Plan) - anche a supporto di operazioni di Project Financing - di finanza agevolata e ordinaria e di Progettazione nell'ambito di bandi pubblici.

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