Ultimo aggiornamento 13 Aprile 2019
Con il presente articolo analizziamo le disposizioni in materia di definizione degli atti del procedimento di accertamento contenute nel “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”, alla luce dei provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzate:
– la definizione degli avvisi di accertamento, di liquidazione e di recupero;
– la definizione degli inviti al contraddittorio;
– la definizione degli atti di accertamento con adesione.
Gli avvisi di accertamento o in rettifica, gli avvisi di liquidazione e gli atti di recupero, notificati entro il 24.10.2018, possono essere definiti con stralcio intero di sanzioni, interessi e accessori (per accessori si intendono, ad esempio, le spese di notifica).
Occorre quindi pagare per intero le imposte, accettando di conseguenza qualsiasi rilievo.
Per essere ammessi alla definizione si deve trattare di atti notificati entro il 24.10.2018 (data di entrata in vigore del DL 119/2018) non impugnati e impugnabili alla stessa data.
Tanto premesso:
· l’atto non è definibile se, entro il 24.10.2018, è stato presentato ricorso (in tal caso, si può beneficiare della definizione delle liti pendenti ex art. 6 del DL 119/2018, ottenendo gli stessi benefici se il processo pende in primo grado e non c’è ancora stata la sentenza);
· l’atto non è definibile se, al 24.10.2018, erano già spirati i termini per il ricorso (bisogna però considerare l’effetto sospensivo di 90 giorni derivante dalla domanda di accertamento con adesione, ex art. 6 del DLgs. 218/97, che può cumularsi con la sospensione feriale dei termini).
La definizione riguarda:
· gli avvisi di accertamento e in rettifica;
· gli avvisi di liquidazione (provvedimenti che, sovente, sono utilizzati per l’imposta di registro, sulle successioni/donazioni, e per le imposte ipotecarie e catastali);
· gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta indebitamente compensati.
Sono esclusi dalla definizione in esame gli atti che non rientrano nelle categorie indicate, come ad esempio gli avvisi bonari, le cartelle di pagamento e gli atti di contestazione/irrogazione di sole sanzioni.
Nella definizione non rientrano gli atti relativi alla voluntary disclosure.
La definizione è ammessa a condizione che l’atto potenzialmente oggetto di sanatoria sia “notificato” entro il 24.10.2018.
L’Agenzia delle Entrate sostiene che: “per data di notifica si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente”. Nelle informazioni presenti nel relativo sito internet, si specifica che generalmente si tratta del giorno in cui l’atto è stato ricevuto dal contribuente stesso.
Pertanto, se l’Agenzia delle Entrate ha spedito l’atto il 23.10.2018 e il contribuente lo ha ricevuto il 25.10.2018, sembra potersi sostenere che si possa essere fuori dalla definizione.
Lo Studio è a disposizione per verificare gli estremi per la definizione degli atti in oggetto.