Ultimo aggiornamento 13 Aprile 2019
Con la legge di bilancio è stata istituita un’imposta sostitutiva pari al 20% con entrerà in vigore dal prossimo anno (1 gennaio 2020) sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche. Il regime agevolato è condizionato:
Il regime è fruibile dai soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi nell’intervallo tra 65.001,00 e 100.000,00 euro, nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione. Il limite può essere ragguagliato ad anno.
In caso di esercizio contemporaneo di più attività, per il computo dell’intervallo di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Le condizioni che precludono l’utilizzo del nuovo regime sono analoghe a quelle previste per il regime forfetario ex L. 190/2014:
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è determinato con i criteri ordinari.
Sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo è applicata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e dell’IRAP, pari al 20%.
I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in esame.
Gli adempimenti contabili e fiscali sono quelli ordinariamente previsti dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni, nonché per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa operanti in contabilità semplificata oppure ordinaria.
Le persone fisiche che utilizzeranno la nuova misura non saranno tenute ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del DPR 600/73 in qualità di sostituto d’imposta, pur restando obbligate ad indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
Per i soggetti che applicheranno il nuovo regime opererà l’esonero dall’IVA e dai relativi adempimenti, secondo le medesime disposizioni previste per il regime forfetario. Conseguentemente, non vi è addebito dell’IVA a titolo di rivalsa, né detrazione di quella assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
Fatturazione elettronica
A differenza del regime forfetario, l’applicazione del regime di favore in esame non esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal DLgs. 5.8.2015 n. 127.