Ultimo aggiornamento 2 Febbraio 2019
La Legge di Stabilità 2015 introduce un regime opzionale di tassazione agevolata (cd. «patent box»), consistente nell’esclusione dal reddito del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90% del corrispettivo è reinvestito.
L’opzione dura cinque esercizi sociali, è irrevocabile e si può esercitare a condizione di essere residenti in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e vi è un effettivo scambio di informazioni.
In caso di utilizzo diretto, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito è determinato sulla base di un apposito accordo con l’amministrazione finanziaria.
Opzione
I soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione di un regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcuni tipi di marchi e brevetti.
L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.
Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, possono esercitare l’opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
È disposto che i redditi dei soggetti derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare.
Regime di tassazione agevolata
Il regime di tassazione agevolata prevede, altresì, l’esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze
derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.
La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:
› i costi di attività di ricerca e sviluppo , rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
› i costi complessivi , rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.
L’ammontare di cui al primo punto suddetto è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca , relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare di cui al predetto punto.
Viene, inoltre, specificato che l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap.