Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

Ultimo aggiornamento 2 Febbraio 2019

La Legge di Stabilità 2015, ridefinisce il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo contenuto nel decreto «Destinazione Italia» modificandone la misura, la decorrenza, la platea dei soggetti beneficiari, nonché prevedendo una maggiorazione premiale dello stesso per le spese relative alla ricerca svolta «extra muros» (le start up innovative) e per quelle relative al personale altamente qualificato, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

È riconosciuto, per gli anni 2015-2019, a tutte le imprese (senza limiti di fatturato) che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza, rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Destinatari dell’agevolazione sono tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è quella risultante dagli investimenti realizzati nel periodo decorrente dalla costituzione delle stesse.

Il credito d’imposta spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

La Legge di Stabilità 2015 dispone l’inserimento dell’Allegato 3 (classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico), all’interno del D.L. 145/2013; tale allegato, include le classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico interessate dalla norma.
Il credito d’imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (art. 61, D.P.R. 917/1986), né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese (art. 109, co. 5, del medesimo D.P.R.).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari (art. 17, D.Lgs. 241/1997).

Novità
Si evidenzia che la nuova formulazione non prevede che, per fruire del contributo, le imprese debbano presentare un’istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello Sviluppo economico.

Controlli
I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal Collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale.
Tale certificazione va allegata al bilancio.
Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un Collegio sindacale, è fatto obbligo di avvalersi comunque della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti, quali attivi, nell’apposito registro (art. 6, D.Lgs. 39/2010).
Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un Collegio sindacale sono ammissibili entro il limite massimo di 5.000 euro .

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