Credito d’imposta per la digitalizzazione turistica

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
26 Marzo 2015
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Credito d’imposta per la digitalizzazione turistica

Ultimo aggiornamento 2 Febbraio 2019

La Legge di Stabilità 2015 introduce nuove condizioni per usufruire del bonus per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, introdotto dal decreto «Cultura» per sostenere la competitività del sistema turismo.

In particolare, il credito d’imposta, il cui riconoscimento non era subordinato a determinate condizioni, ora potrà essere erogato per le spese relative ad impianti wi-fi solo quando l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei clienti un servizio gratuito di velocità di connessione alla rete web pari ad almeno 1 Megabit/s in download.

Credito d’imposta
Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta suindicati.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
› impianti wi-fi;
› siti web ottimizzati per il sistema mobile;
› programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
› spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
› servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
› strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
› servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente nelle strutture interessate.
Sono esclusi dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Entrando nello specifico, rientrano nella categoria di «esercizio ricettivo singolo» le strutture organizzate in forma imprenditoriale che possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:
› struttura alberghiera : struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici.

Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti.
Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli artt. 31 e 32, D.L. 12.9.2014, n. 133, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
› struttura extra-alberghiera : affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Per «esercizio ricettivo aggregato con servizi extraricettivi o ancillari», si intende l’aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d’impresa, delle A.T.I. e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo
singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione,
promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe.

Per «agenzie di viaggio e tour operator », infine, si intendono i soggetti che applicano lo studio di settoreapprovato con il D.M. 28.12.2012, e successive modificazioni,citato in premessa, e che risultino appartenenti:
› al cluster 10 — Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming;
› al cluster 11 — Agenzie specializzate in turismo incoming.

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