Ultimo aggiornamento 13 Aprile 2019
Per la “rottamazione dei ruoli”, se sussistono i requisiti indicati dalla norma, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2019, beneficia dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative, principalmente di natura contributiva e tributaria.
Il carico potrà essere dilazionato in cinque anni, mediante rate scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 31 luglio 2019. È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
La nuova rottamazione è fruibile anche dai contribuenti che, pur avendo aderito alle precedenti rottamazioni, non hanno perfezionato la procedura e intendono adesso accedere alla definizione secondo le nuove regole.
Annullamento delle “mini cartelle”
Il legislatore ha previsto, inoltre, l’annullamento delle c.d. “mini cartelle”, in relazione alle quali il debitore non deve fare nulla, essendo queste annullate d’ufficio dall’Agente di Riscossione se trattasi di ruoli consegnati nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e di importo fino a 1.000,00 euro, determinato in relazione a ciascun carico.
Al fine di beneficiare della nuova rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi o avvisi di addebito, sono necessarie le seguenti condizioni:
Rottamazione Parziale
Il debitore potrà decidere quali carichi definire, anche in relazione al singolo atto, dunque alla singola cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo o avviso di addebito.
Quindi, ad esempio, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.
Contenziosi in corso
La rottamazione non è preclusa dalla presenza di contenziosi relativi ai carichi che si vogliono definire, a condizione che nella domanda di rottamazione il debitore si impegni a rinunciare al giudizio in corso o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.
Benefici della rottamazione
Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:
Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora.
Per fare un esempio, si pensi agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, irrogati unitamente agli avvisi di accertamento.
Del pari, rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati però sugli importi effettivamente da corrispondere (quindi non sulle sanzioni amministrative).
Procedura di rottamazione
Il procedimento di rottamazione inizia con la domanda all’Agente della Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2019, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, la volontà di pagare in unica soluzione o tramite un massimo di dieci rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.
A questo punto, se la totalità delle somme è versata per intero nel termine, oppure se le rate sono pagate nei termini e per l’esatto importo, la procedura si perfeziona. In presenza anche di un solo inadempimento, invece, la rottamazione non può ritenersi conclusa, con la conseguenza che:
Effetti della domanda
Una volta presentata la domanda, l’Agente della riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.
Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.
Verosimilmente, dopo il pagamento della prima rata sarà possibile ottenere la sospensione del fermo.
Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.
Nel momento in cui viene presentata la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.
Sotto altro profilo, per effetto della presentazione della domanda si è considerati adempienti, tra l’altro, ai fini del c.d. “blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni”. In conseguenza di ciò, si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.
DURC, certificati di regolarità fiscale e rimborsi
Si ritiene che la presentazione della domanda di rottamazione determini il rilascio del DURC. Tale documento potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata del piano di dilazione.
Inoltre, la domanda di rottamazione dovrebbe essere condizione sufficiente sia per l’erogazione dei rimborsi (che non possono essere oggetto di fermo) sia per l’ottenimento dei certificati di regolarità fiscale, anche ai fini della partecipazione a gare di appalto.
Comunicazione dell’agente della riscossione
Entro il 30.6.2019, l’Agente della Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza delle stesse.