Ultimo aggiornamento 1 Settembre 2019
Il 10 Aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate a pubblicato una circolare riguardante il Regime forfettario, la n. 9 del 2019, per dare una risposta ai molti dubbi sorti all’indomani dell’approvazione delle modifiche inserite nella legge di bilancio 2019.
In questo caso, chi ha iniziato l’attività in regime forfettario pur possedendo quote in società di persone, uscirà a partire dal 2020 a meno che non rimuova la causa ostativa entro fine anno.
Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate, facendo un passo indietro rispetto alla soluzione data a inizio anno, precisa che l’uscita, in presenza delle cause ostative, si ha a partire dal 2020.
Si ricorda che le cause ostative sono, congiuntamente, il possesso di una partecipazione di controllo e lo svolgimento di un”attività riconducibile a quella svolta dalla società.
In questa ipotesi, chi ha già emesso fatture con IVA, ritenendo di essere uscito dal regime, può emettere note di variazione ed emettere le fatture senza applicare l’IVA né le ritenute.
Precisazioni per quanto attiene le condizioni relative al controllo sono state fornite dalla’Agenzia delle Entrate, che ritiene sussistente il requisito anche in caso di influenza dominante o, ancora, conteggiando le quote dei familiari.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in relazione alla riconducibilità dell’attività, tale ipotesi si concretizza qualora la persona fisica in regime agevolato, fornisca beni e servizi alla società partecipata e quest’ultima proceda a dedurne il costo.
Quest’ultimo chiarimento riapre la possibilità di permanere nel regime anche a colore che ritenevano di dover uscire da quest’ultimo. Questi contribuenti potranno, come detto, emettere note di variazione ed emettere nuovamente le fatture (e le parcelle) senza applicare ritenuta né IVA.
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