Ultimo aggiornamento 13 Aprile 2019
Nella legge di bilancio 2019, viene introdotta una rottamazione dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati.
La sanatoria dei ruoli è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.
Solo i ruoli beneficiano della sanatoria, pertanto sono esclusi gli avvisi bonari successivi alla liquidazione della dichiarazione, salvo che il ruolo sia stato già formato e consegnato entro il 31.12.2017.
Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro. Sono di conseguenza esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche.
Devono inoltre essere debiti diversi da quelli dell’art. 4 del DL 119/2018 (che prevede l’annullamento di diritto dei carichi sino a 1.000,00 euro del periodo 2000-2010).
La legge parla espressamente di omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali scaturenti dalle attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni stesse. Sembra pertanto si possa trattare solo di imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive.
Sono quindi esclusi dalla definizione in esame gli importi che:
Rientrano anche i contributi dovuti dagli iscritti alle Casse professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS (es. Gestione Artigiani e Commercianti e Gestione separata ex L. 335/95), con esclusione di quelli richiesti con accertamento.
Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), corrispondendo:
Bisogna pagare l’aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio.
Gli “altri interessi”, a livello generale, dovrebbero essere non quelli di mora bensì quelli contestati nella cartella di pagamento ma relativi alla fase antecedente al ruolo.
Debitori soggetti a procedura di liquidazione
Sono automaticamente compresi nel saldo e stralcio i debitori per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012.
In tal caso, occorre pagare solo il 10% dell’imposta e altri interessi.
Termini e adempimenti
La procedura inizia con l’apposita domanda all’Agente della riscossione (Agen-
zia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia SPA) da presentare, entro il 30.4.2019, a cura del debitore, in cui si manifesta la volontà di definire e si indicano i carichi che possono rientrare nella sanatoria (la definizione può essere quindi parziale).
Entro il 31.10.2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell’istanza non rientrino nella definizione (esempio, carichi non derivanti da omessi versamenti).
L’invio della domanda ha gli stessi effetti dell’istanza di rottamazione dei ruoli: tra l’altro, non possono essere proseguite le azioni esecutive, né adottate misure cautelari come fermi e ipoteche.
Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla correttezza dei dati autodichiarati, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, effettua un controllo sui medesimi.
Il controllo può essere effettuato sino al 31.12.2024.
Gli importi dovuti sono corrisposti in base alle seguenti rate:
A decorrere dall’1.12.2019 si applicano gli interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo.
Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30.11.2019.
Il mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.
Implicazioni con la c.d. “rottamazione dei ruoli”
L’istanza può essere presentata anche dai contribuenti che, avendo presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli non hanno poi eseguito i pagamenti, o sono decaduti dalla rottamazione per avere pagato tardivamente o in misura insufficiente le rate.
Sembra potersi sostenere che rientrano nella sanatoria in oggetto anche i debitori che, essendone tenuti, non hanno effettuato il pagamento, entro il 7.12.2018, delle rate da rottamazione scadute a luglio, settembre e ottobre 2018.
Quanto corrisposto a seguito della rottamazione dei ruoli è considerato un acconto ai fini della definizione in esame, ma in nessun caso si ha il diritto alla restituzione di quanto già corrisposto.
Conversione della domanda in rottamazione dei ruoli
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riscontrato il difetto dei requisiti per fruire della definizione prevista dalla legge di bilancio 2019, opponga il diniego, i debiti, in costanza dei requisiti di legge, sono automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli di cui all’art. 3 del DL 119/2018, con stralcio di soli sanzioni e interessi di mora (e obbligo di pagamento per intero delle imposte, a prescindere dall’ISEE).
Le somme potranno essere versate in 17 rate:
le restanti 16, pari ciascuna al 4,375%, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020 e fino al 2027; sono dovuti gli interessi al 2% annuo a decorrere dall’1.12.2019.
Lo Studio Massimino Commercialisti Catania, è ha disposizione per fornire la consulenza necessaria per formulare e presentare la domanda di definizione agevolata.