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Ultimo aggiornamento 18 Aprile 2019

Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, ha modificato, tra gli altri, l’articolo 2477 del codice civile introducendo nuove soglie relative all’assetto dei controlli nelle Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) che, quando superate, impongono la nomina dell’organo di controllo.

Lo Studio Massimino Commercialisti Acireale (Catania) sta monitorando con vivo interesse il nuovo impianto normativo e in particolare modo per quanto concerne la nomina dell’organo di controllo nelle nano e micro imprese.

Cosa cambia nell’assetto dei controlli delle società a responsabilità limitata

Si evidenzia che la norma, così come modificata, non altera l’assetto dei controlli e l’assemblea è chiamata a scegliere tra le seguenti alternative:

  • nomina del Collegio sindacale al quale affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale dei conti;
  • nomina del Collegio sindacale al quale affidare i controlli gestionali delegando ad un revisore esterno (persona fisica o giuridica) la revisione legale dei conti;
  • nomina del sindaco unico a cui affidare il controllo sulla gestione delegando il controllo legale dei conti ad un revisore legale (persona fisica o giuridica);
  • nomina del sindaco unico a cui delegare sia il controllo gestionale che la revisione legale;
  • nomina esclusivamente di un revisore legale, limitando i controlli alla mera revisione legale dei conti

Chiaramente diverso è il ruolo di Collegio sindacale (o del sindaco unico) dalla nomina del revisore legale.

In primis il Collegio sindacale è un organo della società mentre il Revisore è un soggetto esterno a quest’ultima. 

Inoltre, differenti sono i compiti; il Collegio Sindacale è investito sia dei controlli gestionali di cui all’art. 2403 c.c. che dei nuovi specifici poteri/doveri che il Codice della crisi demanda all’organo di controllo, come i controlli che possono esercitarsi in sede di C.d.A. e le verifiche sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società.

Di contro, il Revisore è investito “solo” del controllo legale dei conti e per effetto dell’art. 14 del codice della crisi e dell’insolvenza, vengono demandati compiti di verifica anti crisi tra i quali, la segnalazione tempestiva di assetti organizzativi non adeguati, eventuali squilibri economico-finanziari e verifiche sul prevedibile andamento della gestione.

Nuovi limiti

Di seguito si riportano i nuovi limiti che modificano l’assetto dei controlli nelle S.r.l. e impongono la nomina del sindaco unico (o collegio sindacale) o del revisore legale.

Parametri vigenti fino al 15 marzo 2019

Superamento, per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti

  1. totale attivo dello Stato patrimoniale 4,4 milioni di euro
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni di euro
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità

Parametri applicabili dal 16 marzo 2019

Superamento, per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti Superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei seguenti limiti

  1. totale attivo dello Stato patrimoniale 2 milioni di euro
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 milioni di euro
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità

Lo Studio Massimino Commercialisti Acireale (Catania) pubblicherà ulteriori articoli sull’argomento. Per altri chiarimenti è possibile scriverci a info@studiomassimino.com

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